le info più recenti dal CSI nazionale (messaggi week n. 2 del 27/9/2016)
SIETE IN REGOLA CON LA VISITA MEDICA???
Visite mediche
Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo schema seguente:
- per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “non agonistiche”, risulta sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base che ne accerti l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Dopo anamnesi e visita, sarà facoltà del medico o del pediatra stabilire ulteriori accertamento (come l’elettrocardiogramma).
- per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche.
Il certificato medico ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del C.S.I.) e deve essere in possesso della Società prima dell’emissione della tessera. Lo stesso va poi conservato, a cura del Presidente della Società, per cinque anni. Il Presidente di Società Sportiva che non raccoglie le certificazioni mediche sarà chiamato a rispondere personalmente qualora da tale suo comportamento omissivo derivino delle lesioni per l’atleta.
Attività agonistiche e non agonistiche
In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, sono considerate agonistiche tutte le attività sportive fatto salvo:
- le attività dichiarate “non agonistiche” (l’elenco è disponibile presso la Segreteria del C.S.I.);
- quanto stabilito dalla Direzione Tecnica nazionale negli appositi regolamenti per le discipline facenti parte dei campionati nazionali. A tale proposito si precisa che, per quanto riguarda le attività degli sport “a squadre” delle CATEGORIE UNDER 12, UNDER 10 e UNDER 8, esse sono considerate “NON AGONISTICHE”.
Il certificato medico ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del C.S.I.) e deve essere in possesso della Società prima dell’emissione della tessera. Lo stesso va poi conservato, a cura del Presidente della Società, per cinque anni. Il Presidente di Società Sportiva che non raccoglie le certificazioni mediche sarà chiamato a rispondere personalmente qualora da tale suo comportamento omissivo derivino delle lesioni per l’atleta.
Legislazione sull’attività agonistica e non agonistica
I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell’attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:
a) Per l’attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;
b) Per l’attività non agonistica: Legge 189 dell’8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto “Balduzzi”); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. “Decreto del Fare”).
A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela Sanitaria Sportiva.